Dopo la riunione delle categorie con il Mise, sono stati risolti alcuni dubbi procedurali e interpretativi
A seguito di una riunione di aggiornamento con il MISE alla quale Unione Vini ha partecipato insieme alle organizzazioni della filiera, sono emersi alcuni elementi di novità, utili alla compilazione dei documenti di cui abbiamo dato notizia qui.
1. Si conferma che per l’invio all’IBII fa fede il timbro postale con la data della spedizione. Quindi è possibile spedire per posta prioritaria o con corriere entro il 20 Luglio p.v. e tenere accuratamente custodita come prova la ricevuta postale con timbro e data di spedizione [Risposta della Commissione: IBII: The registration forms can only be sent via air mail or delivery. If by mail, the document must be postmarked by the deadline. ] Si consiglia di verificare in ogni caso con il corriere che la consegna avvenga al massimo entro le 24 ore.
2. A differenza del BOFT, IBII non fornisce un fax ufficiale a cui mandare copie della ricevuta di spedizione, che comunque non è dovuta dalle aziende, quindi non inviare nulla all’IBII via fax.
3. La procedura AD e AS è nei confronti delle importazioni su territorio Cina, quindi non devono essere considerate le esportazioni verso Macao e Hong Kong, a meno che il produttore/esportatore è a conoscenza che la merce da esso esportata a Macao o Hong Kong, è diretta come mercato finale in Cina (cioè Macao e Hong Kong sono solo mercati di transito); solo in quel caso vanno considerate anche tali esportazioni.
4. Nei 2 form dell’IBII, relativamente alle righe con i dati 2009, 2010, 2011 e 2012, si conferma che i nostri operatori rientrano nella categoria “overseas producers/export dealers”, e NON nella categoria “domestic producers” e “importers” (categorie riferite agli operatori locali cinesi).
5. Circa la compilazione dei formulari di registrazione da inviare all’IBII, si fa presente che le categorie di classificazione dei prodotti da utilizzare son le seguenti:
– H 22041000 relativo ai vini spumanti;
– H 22042100 relativo ai vini imbottigliati in confezioni da 2 litri o meno: tutte le categorie di vino: vini fermi rossi, rosé e bianchi e vini liquorosi;
– HS 22042900 relativo ai vini sfusi: tutte le categorie di vino: vini fermi rossi, rosé e bianchi e vini liquorosi.
6. Per quanto riguarda il modulo in cinese BOFT AS, si specifica che va compilata solo la prima pagina, la seconda è di competenza del Governo Italiano.
7. A seguito delle specifiche della Commissione, il MISE si scusa per alcuni refusi indicati nei form del BOFT ed IBII tradotti in Italiano ed inviati ieri. Si allegano per maggiore chiarezza i form esatti di riferimento in Italiano, BOFT e IBII.
8. Il MISE ha confermato che l’indicazione del legale è facoltativa.
9. Rispetto alla compilazione dei formulari di registrazione da inviare all’IBII, lo studio legale GIDE Loyrette di Bruxelles, che sta prestando assistenza alle organizzazioni aderenti al CEEV, precisa che le informazioni richieste nella penultima tabella, relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, dovranno essere compilati come segue:
– Produzione e volume di vendita della vostra azienda negli anni 2012, 2011, 2010, 2009;
– Capacità di produzione di vino della vostra azienda negli anni 2012, 2011, 2010, 2009. Nello specifico, la capacità di produzione, a seconda dell’operatore interessato, può riferirsi a:
— Superficie in produzione;
— Capacità di vinificazione (in cantina);
— Capacità di confezionamento/imbottigliamento (in bottiglie).
– Scorte di vino della vostra azienda negli anni 2012, 2011, 2010, 2009;
– Piani di espansione della vostra azienda: “si” o “no”;
– Volumi di esportazione di vino della vostra azienda in Cina in 1,000 litri nel 2012, 2011, 2010, 2009;
– Valore d’esportazione di vino della vostra azienda in Cina in EURO nel 2012, 2011, 2010, 2009.
La Confederazione-UIV resta a disposizione delle aziende associate per qualsiasi altra informazione. Tel. 06.44.23.58.18; fax: 06.44.23.30.25 confederazione@pec.uiv.it
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