Il reg. 314/2012 ha infatti modificato il reg. 436/09. Le disposizioni precedenti erano diventate in parte obsolete.Con le circolari n. 6233 del 3 maggio e n. 7436 del 24 maggio l’Icqrf ha fornito chiarimenti sulle modifiche intervenute
Il reg. 314/2012 ha modificato il reg. 436/09, per quanto concerne, tra l’altro, i documenti di accompagnamento dei prodotti e la tenuta dei registri. In particolare sono state modificate le disposizioni relative alla natura dei documenti per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, alle norme che disciplinano l’utilizzo di tali documenti a livello nazionale e comunitario, nonché all’esportazione e alle condizioni di autenticazione degli attestati di origine per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP). Le disposizioni precedenti erano diventate in parte obsolete, non tenendo conto delle modifiche della pertinente legislazione comunitaria successiva al reg. n. 436/09. In particolare per l’utilizzo, dal 1° gennaio 2011, del documento amministrativo elettronico (e-AD) di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, che deve essere redatto conformemente al reg. n. 684/09, per la modifica delle formalità che si applicano al controllo dell’uscita dei prodotti dal territorio dell’Unione in seguito alla generalizzazione delle procedure elettroniche da parte delle autorità doganali dell’Unione e infine per le modifiche delle norme relative alle DOP, alle IGP e all’indicazione dell’annata di raccolta o della varietà di uve da vino in seguito alle riforme della normativa del settore vitivinicolo intervenute dopo il 1° gennaio 2009.
Con le circolari n. 6233 del 3 maggio e n. 7436 del 24 maggio l’Icqrf ha fornito chiarimenti sulle modifiche intervenute.
In particolare l’Icqrf ha evidenziato le disposizioni più innovative derivanti dal nuovo testo dell’articolo 24 che al paragrafo 1, lettera a) stabilisce che sono riconosciuti come documenti di accompagnamento per la circolazione dei prodotti vitivinicoli, in ambito comunitario e nazionale, i seguenti documenti:
1) per i prodotti soggetti ad accisa, trasportati in regime di sospensione nel territorio della Comunità, uno dei documenti previsti dall’art. 21, par. 6 o dall’art. 26, par. 1, lettera a) della direttiva 2008/118 ovvero, nel primo caso, copia cartacea dell’e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale riportante il codice ARC e, nel secondo caso, di un documento cartaceo emesso a seguito di procedura di riserva;
2) per i prodotti soggetti ad accisa, trasportati sul territorio comunitario dopo l’immissione al consumo nello Stato membro in cui è iniziato il trasporto, il Documento di accompagnamento semplificato (DAS) di cui all’art. 34, par. 1, della direttiva 2008/118, redatto e usato a norma del reg. 3649/92;
3) per i prodotti non soggetti ad accisa o per i prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori (azienda che produce in media meno di 1.000 ettolitri l’anno, calcolata sulla produzione dell’ultimo quinquennio) uno dei seguenti documenti:
– se lo Stato membro usa un sistema informatico, una copia stampata del e-AD o qualsiasi documento commerciale che indichi in modo identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico detto “codice MVV”.
– se lo Stato membro non usa un sistema informatico, un documento amministrativo o un documento commerciale che riporti il codice MVV, attribuito dall’organismo competente o dallo speditore.
L’Icqrf ribadisce che in attesa della revisione delle norme nazionali applicative e fino al 1° agosto 2013 è comunque consentito, per la circolazione in ambito comunitario dei prodotti non soggetti ad accisa e dei prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori, l’uso dei documenti di accompagnamento attuali previsti dal Dm 768/94 e del Dm 14 aprile 1999.
Per i prodotti vitivinicoli spediti verso un Paese Terzo sono riconosciuti come documenti di accompagnamento solo i documenti doganali (e-AD o documento emesso con procedura di riserva) o i documenti di cui al precedente punto 3).
Queste ultime disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2013, per cui fino a questa data è consentito usare un qualsiasi documento di accompagnamento ufficiale attualmente in uso per l’esportazione dei prodotti vitivinicoli.
Un aspetto innovativo, entrato in vigore il 16 aprile scorso, è rappresentato da quanto previsto all’art. 29, par. 1, lettera a), punto i) che stabilisce l’obbligo da parte dello speditore, di inviare il documento di accompagnamento all’Autorità territorialmente competente per il luogo di carico non più solamente per i vini destinati a diventare DOP, ma anche per i vini destinati a diventare IGP, vino varietale e/o di annata nonché per i vini qualificati come DOP e IGP, di annata e/o varietali che sono trasportati sfusi (in qualunque fase della trasformazione essi si trovino) per essere destinati al condizionamento.
L’Autorità di controllo del luogo di carico a cui inviare il documento è l’Ufficio periferico territorialmente competente dell’Icqrf.
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