In Regione la richiesta del Consorzio di portare le rese 2014 a 6 tonnellate per ettaro e di accantonare il 15% della produzione fino al 2017
E’ stata depositata in Regione la richiesta del Consorzio per la tutela dei vini “Valpolicella” di riduzione e stoccaggio per l’Amarone Docg e il Recioto della Valpolicella Docg della vendemmia 2014.
“Si informa – si legge sul Bur Veneto n. 75 del 1° agosto – che il Consorzio per la tutela dei vini “Valpolicella” ha presentato, con riferimento alle produzioni ottenute dalla vendemmia 2014, istanza affinché la Regione Veneto assuma il provvedimento finalizzato a:
- ridurre il quantitativo di uva messa a riposo atta a produrre “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”;
- stoccare quota parte del prodotto atto ad essere designato come “Amarone della Valpolicella”.
La richiesta, in sintesi, prevede:
a) di ridurre il quantitativo di uve da mettere a riposo, raccolte nella vendemmia 2014, atte a produrre i vini DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella” a 6 t ad ettaro, pari a 24 ettolitri di vino finito ad ettaro;
b) di stoccare fino al 31 luglio 2017 il 15% del volume di prodotto atto alla produzione di “Amarone della Valpolicella”, proveniente dalla vendemmia 2014.
Sono esclusi dalle disposizioni di cui alla lettera b) i prodotti ottenuti dalle superfici sottoposte alle disposizioni che disciplinano la produzione biologica.
Riguardo alla DOC “Valpolicella ripasso”, atteso quanto previsto all’art. 5 comma 6 del disciplinare di produzione, il volume di vino che si può ottenere dalla vendemmia 2014, tiene conto anche dell’utilizzo delle vinacce che hanno origine dai volumi di prodotto sottoposti al provvedimento di stoccaggio di cui alla precedente lettera b).
È in facoltà del Consorzio di tutela di vino Valpolicella, entro la data del 31 luglio 2017, sulla scorta di analisi dettagliata sullo stato congiunturale del mercato dell’”Amarone della Valpolicella” (tenuto conto delle specifiche disposizioni che saranno previste nell’eventuale provvedimento di attivazione della misura dello stoccaggio da parte della Regione Veneto) proporre le seguenti iniziative:
- lo sblocco, totale o parziale, del volume di prodotto sottoposto allo stoccaggio, ai fini della successiva immissione al consumo, che non potrà avvenire in ogni caso prima del 1 gennaio 2017 per le produzioni non designate con la specificazione riserva;
- la prosecuzione delle disposizioni di cui sopra oltre la data del 31 luglio 2017, per parte o tutto il prodotto stoccato, per un tempo da stabilirsi sulla base della situazione di mercato del vino “Amarone della Valpolicella”;
- la riclassificazione obbligatoria, totale o parziale, dei volumi sottoposti allo stoccaggio, che in base alla normativa attuale possono essere designati con le seguenti denominazioni/indicazioni:
- DOC “Valpolicella”,
- DOC “Valpolicella Ripasso” (nei limiti stabiliti dall’articolo 5 comma 4 del disciplinare di produzione),
- IGT “provincia di Verona” o “veronese” o “Verona”,
- oppure vino rosso.
È fatta salva la facoltà delle aziende di procedere in qualsiasi momento allo svincolo del prodotto stoccato previa riclassificazione volontaria nei limiti di quanto stabilito al precedente punto 3.
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