La Commissione europea risponde al quesito posto dall'Italia a marzo: taglio e assemblaggio di tipologie diverse devono essere effettuati solo in zona di elaborazione
Con circolare n. 16206 del 5 giugno il ministero delle Politiche agricole, riprendendo una nota ufficiale del 15 maggio della Commissione europea, ha comunicato che “… in considerazione del fatto che l’assemblaggio di diversi vini finiti, finalizzato all’elaborazione di vino Igp, costituisce parte integrante del processo di elaborazione di un vino e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata dell’Igp in questione”, le operazioni di taglio e di assemblaggio delle partite o frazioni di partite di tipologie diverse dei vini Igp possono essere effettuate solamente nell’ambito della zona di vinificazione delimitata dal disciplinare della specifica Igp.
Pertanto dal 5 giugno sono superate le disposizioni transitorie fornite con circolare Mipaaf dell’11 marzo scorso e le suddette operazioni sui vini Igp possono avvenire esclusivamente nell’ambito della zona di elaborazione.
Rimane invece consentito, al pari dei vini Dop, la possibilità di assemblaggio di partite della medesima tipologia, fatte salve eventuali disposizioni restrittive dei singoli disciplinari.
Nella sezione Legislazione vitivinicola – Codici online del sito i testi delle circolari e della nota della Commissione Ue con un specifico commento.
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