Aggiornate le disposizioni regionali in materia abolendo il limite massimo fissato in 4 mila ettolitri di vino lavorato dall’azienda al di sopra del quale non era ammesso questo uso alternativo ma si doveva obbligatoriamente conferire fecce e vinacce per la distillazione.
La Giunta regionale del Veneto ha esteso la possibilità per le aziende vitivinicole di utilizzare a scopo agronomico (quindi come ammendante e concime) le fecce e le vinacce sottoprodotti della vinificazione delle uve provenienti per la maggior parte dai vigneti in conduzione. “In sostanza – spiega l’assessore all’agricoltura Franco Manzato che ha proposto il provvedimento – abbiamo aggiornato le disposizioni regionali in materia abolendo il limite massimo fissato precedentemente in 4 mila ettolitri di vino lavorato dall’azienda al di sopra del quale non era ammesso questo uso alternativo ma si doveva obbligatoriamente conferire fecce e vinacce per la distillazione”.
Gli utilizzi alternativi, cioè l’impiego agronomico o, per le sole vinacce, nei processi di digestione anaerobica e di combustione per produzione di energia, era stato disciplinato a partire dal 2009. La regolamentazione si è successivamente affinata a livello di intese tra Regioni e con lo Stato. Ora, accogliendo le richieste degli operatori del settore e sulla scorta dell’esperienza sviluppata, si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento, fatte salve eventuali esigenze conseguenti a modifiche della legislazione comunitaria o nazionale e fermo restando il limite del quantitativo massimo annuo di 3 tonnellate ettaro di sottoprodotto distribuito sulle superfici agricole condotte dall’agricoltore ed il requisito obbligatorio della prevalenza della provenienza aziendale delle uve vinificate dall’azienda medesima.
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