Risposta del ministero dello Sviluppo economico a Confindustria: la normativa è stata superata dalla direttiva Ue. Ma le perplessità restano
“In conclusione, ad avviso dell’Ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico l’articolo 62, comma 3 del dl 24/1/21012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stato abrogato tacitamente e oggi non è più in vigore”.
Così chiude la risposta contenuta in sei pagine fornita dal capo dell’Ufficio legislativo del Mise, Raffaello Sestini, a Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, che aveva chiesto se l’entrata in vigore del dlgs 192/2012, di recepimento della direttiva 2011/7, di fatto scavalcasse le norme più restrittive imposte per l’agroalimentare dall’articolo 62.
Sestini non solo conferma, ma argomenta che la normativa nazionale, essendo derogatoria di una disciplina più generale di livello europeo intervenuta in un secondo tempo, viene da questa scavalcata, di fatto divenendo nulla: “la recente normativa nazionale (il dlgs 192), di fedele trasposizione della nuova direttiva europea, fa riferimento alla totalità delle transazioni commerciali. A parere di questo Ufficio, occorre far ricorso al criterio generale previsto nelle disposizioni preliminari al codice civile, secondo le quali una successiva disciplina generale, estesa a un’intera materia, che non reca eccezioni e che non fa salve eventuali norme speciali precedenti (in questo caso l’articolo 62, ndr), si sovrappone anche alle precedenti eccezioni, determinando la tacita abrogazione della precedente disciplina speciale”.
Questo il testo nudo e crudo. Ora, qualche dubbio.
Primo: l’interpretazione del Mise pare riferirsi genericamente all’articolo 62, ma la chiusura (il virgolettato che abbiamo riportato all’inizio) fa esplicito riferimento solo al comma 3 dell’articolo 62, ovvero i termini di pagamento, estendendo poi l’abrogazione alle relative sanzioni, commi 7, 8 e 9. Così scrivendo, però, si lasciano salvi gli altri commi dell’articolo 62, tra cui il primo, che riguarda la forma scritta dei contratti. Abrogato anch’esso perché contenuto comunque in una legge superata da normativa europea o no?
Secondo: l’interpretazione, pur autorevole, di un dicastero (anche se i papà dell’articolo 62 sono due, c’è anche il Mipaaf), vale come carta bollata? Cioè, domani un operatore può sventolare in faccia questa lettera ai suoi clienti dicendo “si fa così”? O ci vuole un passaggio un po’ più istituzionale (Corte costituzionale, se non Parlamento) per abrogare una legge dello Stato?
Terzo: la direttiva europea all’articolo 12, comma 3, dice così: “Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva”. In sostanza, i 30/60 giorni per l’agroalimentare possono continuare a non andare soggetti a deroga, come invece prevede la direttiva per le transazioni commerciali in enerale. Pare che solo questo comma possa smontare gran parte dell’interpretazione del Mise. Quindi punto e a capo.
Quarto, la forma, perché anch’essa è importante: una previsione normativa di questo genere non avrebbe meritato una diffusione urbi et orbi? Non sarebbe stato meglio fornire questa interpretazione non privatamente, ma nel momento in cui il dlgs 192 è entrato in vigore, cioè a gennaio?
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