Nel testo originario già approvato dal Senato. Restano quindi l'esclusione degli imprenditori agricoli e la mancata nullità dei contratti senza riferimenti obbligatori
Nonostante la commissione Agricoltura avesse votato sì al decreto Crescita subordinandone l’approvazione all’abrogazione di uno degli emendamenti approvati al Senato sull’articolo 62, quello riguardante la non nullità dei contratti mancanti degli elementi cosiddetti obbligatori, la Camera ha invece deciso di votare il decreto nella sua interezza, così come uscito dall’Aula di Palazzo Madama e su cui il Governo ha posto la fiducia.
Quindi, per riassumere, l’articolo 62 viene integrato con le modifiche dell’emendamento del Senato, riguardanti:
a) l’esclusione totale dall’applicazione della norma per i cosiddetti imprenditori agricoli, i cui contratti non sono equiparati a “cessioni”;
b) l’esclusione della nullità per i contratti (sempre e comunque da tenersi in forma scritta) non riportanti gli elementi obbligatori, ovvero la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Per quanto riguarda il primo punto, ricordiamo che a norma di codice civile (articolo 2135), “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
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