Come per la frizzantatura, la normativa europea prevede che dal 1° gennaio 2013 tutte le pratiche comprese nell'elaborazione vengano fatte in zona di produzione. UIV attiva presso il Mipaaf per rivedere la norma
Non c’è solo il problema della frizzantatura fuori zona dei vini Igp a rendere inquieto il sonno dei produttori che fino a ieri acquistavano Lambrusco in Puglia per esempio e frizzantavano in Emilia o in Veneto. La stessa sorte, ovvero quella che prevede che i disciplinari chiudano il processo di produzione in zona di allevamento delle uve, toccherà dal 1° gennaio 2013 ai vini Igp (ma anche Dop) che subiscono pratica di dolcificazione con Mcr.
L’art. 118 ter del regolamento 1234/07, nel dare la definizione di “denominazione di origine” e di “indicazione geografica”, prevede che la “produzione” dei vini che si fregiano di queste menzioni debba essere effettuata nella zona geografica prevista dai disciplinari di produzione. In applicazione di tale disposto, l’art.6 del reg. 607/09 ha specificato che per “produzione” si devono intendere tutte le operazioni eseguite dalla vendemmia fino al completamento del processo di elaborazione (antecedentemente era sancito il termine di “vinificazione”). Con il termine “elaborazione” dovrebbero essere comprese tutte le pratiche enologiche e, quindi, anche la dolcificazione, mentre sarebbero da considerare esenti le fasi successive all’elaborazione, quali l’eventuale affinamento, imbottigliamento ecc., salvo ovviamente norme più restrittive previste dai disciplinari.
La situazione è costantemente monitorata dalla Confederazione Vite e Vino, che è già intervenuta presso il Mipaaf affinché, a sua volta, rappresenti in sede Ue la necessità di poter effettuare la pratica anche al di fuori dell’area geografica di produzione, evitando in tal modo di ledere la competitività delle imprese che utilizzano questa pratica per meglio adeguare il prodotto alle richieste dei diversi mercati.
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