La controrisposta dell'Ufficio legislativo del Mipaaf: l'articolo 62 ha carattere di specialità rispetto alla direttiva europea, che anzi prevede che lo Stato membro possa provvedere in maniera più restrittiva
Non ci fossero di mezzo gli operatori della filiera che ogni giorno si trovano a dover applicare le leggi, a costo di incorrere in pesanti sanzioni se si sbaglia, la vicenda dell’articolo 62 pare aver creato una sorta di guerra tra guelfi e ghibellini. Stamane avevamo dato notizia della risposta del Mise a Confindustria, con cui si dà per morto e sepolto l’articolo 62. A ora di pranzo è arrivata la risposta, anzi la controrisposta dell’Ufficio legislativo del Mipaaf, a firma Salvatore Mezzacapo, con cui sostanzialmente si resuscita il tutto. Pasqua non è ancora finita del tutto, insomma.
Due i motivi, di cui uno lo avevamo avanzato anche noi tra i dubbi alla lettera Mise: ovvero la possibilità inserita nella direttiva di mantenere in vigore se esistenti o inserire ex novo clausole più favorevoli per i creditori, intendendo quindi l’articolo 62 come migliorativo per il settore agroalimentare.
Il secondo motivo invece si fonda sulla specialità della norma, che viene a porsi – come scrive il Mipaaf – come limite alla applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo, secondo il consolidato canone “la legge generale posteriore non deroga a una legge speciale preesistente”. In soldoni, l’articolo 62 – legge speciale per il settore agroalimentare – non può essere messa in subordine o abrogata da una disciplina successiva ma di carattere generale (dlgs 192/2012, di applicazione della direttiva 2011/7).
“Deve in conclusione – scrive Mezzacapo – essere ribadita la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all’articolo 62”.
Fine della seconda puntata…
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